Dimissioni Telematiche

SERVIZI AL CITTADINO E AI DIPENDENTI

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SERVIZI AL CITTADINO E AI DIPENDENTI

Dimissioni Telematiche

Dimissione telematiche

Consulenza e gestione pratica

Qualora il cittadino intenda cessare volontariamente il suo rapporto di lavoro dipendente, lo Studio offre la possibilità di presentare le dimissioni in modalità telematica, attuale modalità prevista dall’ordinamento.

 

Oltre al servizio di presentazione della domanda,  lo Studio offre consulenza al fine di determinare il periodo di preavviso da garantire all’azienda, nonché individuare le casistiche particolari in cui è d’obbligo indirizzare il cittadino all’Ispettorato del Lavoro.

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DIMISSIONI TELEMATICHE

dimissioni telematiche

Lo Studio fornisce una sintesi sulla procedura obbligatoria e sui chiarimenti forniti dal Ministero.

A distanza di qualche mese dal fatidico 12/03/16 giorno in cui ha avuto inizio la procedura telematica obbligatoria per i lavoratori intenzionati a dimettersi dal proprio posto di lavoro, facciamo il punto e forniamo in sintesi le istruzioni su cosa fare, a chi rivolgersi e quando si è esonerati dall’adempimento obbligatorio. Ricordiamo che lo Studio è comunque in grado di soddisfare anche tali esigenze …

Per presentare le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro c’è una sola procedura: il Modulo telematico reperibile sul sito del Ministero del Lavoro (lavoro.gov.it)

Una volta compilato, il modulo verrà trasmesso (con data certa) al datore di lavoro, via Posta Elettronica Certificata o semplice posta elettronica

I Soggetti abilitati sono il lavoratore o la lavoratrice direttamente, se forniti di PIN INPS DISPOSITIVO, oppure ci si può rivolgere ad uno dei seguenti soggetti abilitati:

 -Patronato

 -Organizzazione sindacale

 -Ente bilaterale

 -Commissioni di certificazione (di cui art. 76 del D.L.vo n. 276/2003)

Con la stessa modalità telematica è possibile anche revocare le dimissioni entro 7 giorni dalla data di trasmissione del modulo

Quando la procedura NON è obbligatoria:

-rapporti di lavoro domestico (es. baby sitter, colf e badanti);

-durante il periodo di prova;

-dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni;

-lavoratrice nel periodo di gravidanza (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);

-lavoratrice/lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino (prevista convalida presso la Direzione del Lavoro);

-dimissioni e risoluzione consensuale effettuate nelle sedi c.d. “protette” (Direzione del Lavoro, Sindacato e Commissione di Certificazione);

-lavoratori del settore marittimo (rapporti regolati da legge speciale del Codice della Navigazione);

-rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto;

-rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro;

-rapporti di collaborazione con partita IVA.

Riteniamo fondamentale chiarire che,  in caso di slittamento della data di dimissioni per malattia del lavoratore durante il periodo di preavviso, non deve essere rinviato il modello di dimissioni corretto ma è sufficiente che il datore di lavoro indichi, nell’Unilav, l’effettiva data di cessazione. L’eventuale discordanza tra la data di cessazione comunicata dal lavoratore e quella indicata dal datore di lavoro è del resto comprovata dallo stato di malattia del primo. In caso di accordo tra le parti, successivo all’invio del modello telematico, che vada a modificare la data di “uscita” del lavoratore dall’azienda, non deve essere rifatta la procedura telematica ma il datore di lavoro effettuerà la comunicazione all’Unilav con la nuova data di dimissioni, così come concordata con il lavoratore.

 

Oderzo lì 31/08/2016

                                                                                               Giulio Filipozzi