I contributi su permessi ROL ed EX FESTIVITA’

I contributi su permessi ROL ed EX FESTIVITA’

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Le modalità di assolvimento dell’obbligazione contributiva … e le proposte dello Studio!

Dopo aver trattato dell’obbligazione contributiva sulle ferie non godute e dei rischi che, a prescindere da tale adempimento, restano in capo all’imprenditore, ricordiamo che la stessa obbligazione contributiva è prevista anche per il mancato godimento o la mancata liquidazione ( … in questo caso sempre possibile) dei permessi Rol ed Ex Festività; chiarito il concetto fondamentale, invitiamo i nostri clienti a contattarci per valutare le proposte dello Studio per ovviare a tale ulteriore onere da fronteggiare.

Secondo quando ribadito, da ultimo, dalla circolare INPS 92 del 2011, il termine di godimento dei permessi può essere disciplinato e fissato da clausole contrattuali di livello nazionale nonché da parte della contrattazione collettiva aziendale, o direttamente dalle parti nell’ambito della loro autonomia negoziale.

Decorso il termine stabilito è possibile che al lavoratore venga erogata un indennità sostitutiva dei rol e dei permessi ex festività non ancora goduti, con la retribuzione che egli possiede alla data della scadenza stessa.

La circolare prosegue confermando e riprendendo le recenti precisazioni Ministeriali che hanno fatto coincidere il termine per la fruizione o corresponsione dei permessi contrattualmente stabiliti con la relativa obbligazione contributiva indipendentemente dall’avvenuta corresponsione delle somme. Quindi alla scadenza stabilita si pagano i contributi anche se non liquido i permessi non ancora goduti!

Dal punto di vista tecnico, come peraltro già visto per il versamento dei contributi sulle ferie non godute, il datore di lavoro dovrà aumentare l’imponibile contributivo del mese immediatamente successivo alla scadenza del godimento dei permessi, del valore della retribuzione relativa a rol ed ex festività non ancora godute … anche se non liquidate; il valore in aumento, verrà naturalmente ripreso in diminuzione nei mesi successivi quando si verificherà l’effettiva fruizione delle ore di rol ed ex festività per non calcolare di nuovo somme contributive già versate.

Le disposizioni Ministeriali e le modalità operative comunicate dall’Istituto consentono comunque una gestione piuttosto libera della regolamentazione di tali scadenze, vi invitiamo a contattare lo Studio per  capire quali soluzioni è possibile adottare.

Oderzo lì 27/07/2016

                                                                                               Giulio Filipozzi