IL CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE

IL CONTROLLO A DISTANZA DEL LAVORATORE

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Sintesi sulle novità introdotte dal D.Lgs. 151/2015 – una evoluzione normativa adeguata alle esigenze dell’evoluzione tecnologica.

Di recente il Governo a revisionato la disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e strumenti di lavoro, tenendo conto dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.

IL DIVIETO

C’è subito da evidenziare che la tutela di tali principi, già contenuta nella precedente versione dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (installazione dei impianti audiovisivi e di altri strumenti simili), permane ed è sostanzialmente confermata anche nella nuova e rivista formulazione dell’articolo stesso. Tuttavia, seppur ribadita l’esclusione di qualsiasi tipo di controllo a distanza finalizzato esclusivamente alla verifica dell’esatto adempimento della prestazione lavorativa, si apre tale possibilità di controllo attraverso strumenti di videosorveglianza, se sussistono esigenze organizzative e produttive e connesse alla sicurezza del lavoro, e (questa la novità legislativa) connesse alla tutela del patrimonio aziendale.

PRESUPPOSTO E PROCEDURA

Resta confermata l’esigenza di sottoscrivere un accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o territoriali o con il sindacato maggiormente rappresentativo sul piano nazionale qualora l’azienda abbia più sedi localizzate in diverse regioni o province del territorio nazionale; in mancanza di questo accordo, resta la possibilità di richiedere l’autorizzazione al Ministero.

QUANDO NON SERVE L’ACCORDO

Non soggiacciono al regime generale che impone in via preventiva l’accordo sindacale o in subordine l’autorizzazione amministrativa gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze; pertanto la dotazione di tali strumenti ai dipendenti è di per se legittima, ma sarà necessario fare particolare attenzione: poiché l’utilizzo di tali strumenti comporta la possibilità della acquisizione di informazioni sull’attività stessa da parte del datore di lavoro e poiché queste informazioni possono anche essere suscettibili di valutazioni ad esempio di natura disciplinare, la dotazione  presuppone che al lavoratore sia data adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e della effettuazione dei controlli, “nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003” (c.d. “Codice della privacy”).

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Oderzo lì 09.09.16

                                                                                  Giulio Filipozzi