Hai acquistato casa? Ecco le spese detraibili

Hai acquistato casa? Ecco le spese detraibili

CASA-DETRAZIONE

 

Hai acquistato casa?

Queste sono le spese che puoi detrarre.

 

-Mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale

-Spese di intermediazione mobiliare

Lart. 15, comma 1, lett. b) TUIR prevede la detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche pari al 19% degli interessi passivi e oneri accessori pagati nel 2015 (indipendentemente dalla data di scadenza della rata) per l’acquisto di immobili da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore ad Euro 4.000,00.

Sono detraibili dall’imposta gli interessi passivi , compresi quelli che maturano sul conto di finanziamento accessorio (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 43 del 12 aprile 2011), gli oneri accessori relativi al contratto di mutuo e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione .

Tra gli oneri accessori che danno diritto alla detrazione, in quanto spese necessarie alla stipula del contratto di mutuo, si comprendono:

-le spese notarili relative al contratto di mutuo comprendenti sia l’onorario che le spese sostenute per conto del cliente (Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 95 del 12 maggio 2000 – risposta 1.2.3);

-le spese di istruttoria;

-le spese di perizia tecnica;

-la commissione spettante agli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;

-gli oneri fiscali (imposta per l’iscrizione o cancellazione di ipoteca e imposta sostitutiva sul capitale prestato);

-le penalità per anticipata estinzione del mutuo;

Per quanto riguarda le spese di intermediazione mobiliare, il contribuente può usufruire di una specifica detrazione per gli oneri sostenuti per i compensi corrisposti a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del contribuente. La detrazione compete per un importo non superiore ad Euro 1.000,00 per ciascuna annualità. In caso di contitolarità dell’immobile la detrazione, nel limite massimo sopra indicato, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà