Differimento delle scadenze fiscali e differimento degli adempimenti contributivi

Differimento delle scadenze fiscali e differimento degli adempimenti contributivi

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Il differimento delle scadenze fiscali e il differimento degli adempimenti contributivi, due norme differenti!

 

Una cosa è il differimento dei termini scadenti nel periodo feriale disposto da una norma del 2012 che ha “messo a regime” il differimento al 20 agosto dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno … quest’anno, il termine slitta ulteriormente al 22 agosto 2016, poiché il 20 e il 21 agosto sono giorni festivi

… altra cosa è il differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive previa autorizzazione INPS al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie collettive … di norma quindi al 16 settembre

La prima Norma:

Art. 3- quater del D.L. 2 marzo 2012 n. 16, convertito nella legge 26 aprile 2012 n. 44, e nuovo comma 11- bis nell’art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n. 248).

Si tratta in particolare del versamento unitario delle imposte sui redditi e delle ritenute alla fonte, dell’imposta sul valore aggiunto, delle imposte sostitutive, dell’imposta regionale sulle attività produttive, dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro, dei premi INAIL e degli interessi previsti in caso di pagamenti rateali.

Sono prorogati al 22 agosto 2016 anche i termini per effettuare il ravvedimento operoso scadenti nel periodo tra il 1° e il 21 agosto 2016. Sono differiti al 22 agosto anche gli altri “adempimenti fiscali” diversi dai versamenti con il modello F24, aventi scadenza nel periodo in commento.

Quest’anno il differimento dei termini scadenti nel periodo feriale interessa anche la presentazione dei modelli 770 Semplificato e Ordinario. Infatti, poiché il termine di presentazione della dichiarazione è fissato al 31 luglio 2016, cadendo di domenica, slitta al lunedì successivo (1° agosto 2016). Pertanto, tale termine, pur in attesa di una conferma da parte dell’Agenzia delle Entrate, dovrebbe beneficiare della proroga al 22 agosto 2016.

Inoltre si ricorda che con il DPCM del 15 giugno 2016, pubblicato sulla G.U. n. 139 del 16 giugno 2016, è stato prorogato il termine per il versamento delle imposte e dei contributi derivanti dai modelli UNICO 2016 e IRAP 2016, in favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore al 22 agosto 2016, versando la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

La seconda Norma:

INPS circ. n. 529/1980 – INPS determinazione 24 giugno 2011, n. 277 – INPS circ. n. 110/2011 – INPS mess. n. 8609/2012.

Si tratta di prassi normative che tengono in considerazione la situazione di difficoltà organizzativa che può determinarsi in occasione della chiusura delle aziende per ferie collettive; i Comitati provinciali dell’INPS possono autorizzare il differimento degli adempimenti contributivi (… contributi INPS del mese di agosto per intenderci!) al periodo successivo a quello in cui cadono le ferie.

La concessione del particolare beneficio presuppone l’esistenza di vere e proprie ferie collettive in relazione alle quali intervenga la chiusura dell’azienda o la sospensione di ogni attività e quindi l’impossibilità materiale di effettuare gli adempimenti contributivi nei termini di legge. La fattispecie delle ferie collettive, comunque, non viene meno qualora durante il periodo feriale si renda necessaria la presenza di personale (operai comuni o specializzati, tecnici e simili) preposto alla manutenzione degli impianti o personale addetto a lavorazioni che si effettuino a ciclo continuo, purchè la generalità del rimanente personale non sia in servizio per godimento del riposo feriale.

La concessione del differimento è relativa agli adempimenti di un solo mese, anche se le ferie stesse vengono usufruite in un periodo posto a cavallo di due mesi. Il beneficio è attribuito per una sola volta all’anno, in via generale, anche se la chiusura per ferie collettive venga protratta per un periodo complessivamente inferiore ad un mese, purchè si riscontri l’esistenza delle difficoltà tecnico-organizzative ad effettuare i versamenti contributivi alla scadenza di legge.

Le domande di autorizzazione al differimento devono essere presentate dalle aziende, di norma, entro il 31 maggio di ciascun anno

A decorrere dal 29 settembre 2011, la domanda di autorizzazione al differimento deve essere presentata esclusivamente in via telematica.

Per maggiori chiarimenti non esitate a contattarci.