Credito d’imposta per la ricerca e sviluppo

Credito d’imposta per la ricerca e sviluppo

Il credito d’imposta per la ricerca e sviluppo

Il MEF ha emanato il Decreto ministeriale di attuazione delle disposizioni concernenti il credito d’imposta ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del D.L.145/2013, così come sostituito dall’art. 1, c. 35 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015).

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a) Soggetti beneficiari
Possono beneficiarne tutte le tipologie di imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, dal settore economico in cui operano, dal regime contabile da esse adottato, purché effettuino investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta 2015 fino al periodo d’imposta 2019 compreso.

b) Attività ammesse al credito
Sono ammissibili al credito d’imposta le seguenti attività di ricerca e sviluppo:
– lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
– ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al successivo punto;
– acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, inclusi gli studi di fattibilità, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida;
– produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

(Si ricorda che non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti”.)

c) Costi eleggibili al credito d’imposta
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammessi i seguenti costi, di competenza al periodo d’imposta di riferimento, inerenti a:
– personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritto ad un ciclo di dottorato presso una università italiana o estera, ovvero in possesso di laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, che sia:
1) dipendente dell’impresa, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, ovvero
2) in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 2, comma 1, del presente decreto, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa;
– quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto;
– spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
– competenze tecniche e privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

d) Misura dell’agevolazione
Secondo l’art. 5, il credito d’imposta spetta, fino ad un importo massimo annuale di 5 milioni di euro per ciascun beneficiario:
– nella misura del 50% della spesa incrementale relativa ai costi del personale altamente qualificato in possesso di un titolo di dottore di ricerca e relativa ai costi per spese concernenti i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese, comprese le start-up innovative diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
– nella misura del 25% della spesa incrementale relativa ai costi delle quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti con decreto del Ministro delle finanze 31.12.1988, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000 euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto e relativa ai costi per le competenze tecniche e privative industriali concernenti un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Il credito è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuata in ciascun periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione ammonti almeno ad euro 30.000 ed ecceda la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015.

(Si osserva che per le imprese in attività da meno di tre periodi d’imposta, la media degli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da considerare per il calcolo della spesa incrementale complessiva è calcolata sul minor periodo a decorrere dalla costituzione.)

e) Modalità di fruizione del credito d’imposta
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono stati sostenuti i costi eleggibili e non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
Si può utilizzare esclusivamente in compensazione.