Bonus Hotel

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Si riepilogano le agevolazioni di carattere fiscale introdotte per il settore alberghiero e rappresentate da:
1) bonus digitalizzazione (relativo alla digitalizzazione delle strutture ricettive);
2) bonus ristrutturazione (per la riqualificazione delle strutture alberghiere).

 

a) Soggetti beneficiari

Sono interessate le strutture alberghiere definite come struttura aperta al pubblico, a gestione unitaria, con servizi centralizzati che fornisce alloggio (ed eventualmente vitto ed altri servizi accessori) in camere situate in uno o più edifici. Tale struttura deve essere composta da non meno di 7 camere per il pernottamento degli ospiti.

L’agevolazione è concessa alle strutture alberghiere esistenti alla data del 01.01.2012.

Sono considerate strutture alberghiere: gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, nonché quelle individuate come tali da specifiche normative regionali.

In risposta a specifica domanda il Ministero dei beni e attività culturali e del turismo ha ritenuto di escludere dai soggetti beneficiari gli agriturismi, in quanto, con riferimento a tali soggetti, l’esercizio dell’attività di ricezione si svolge nel contesto di una struttura che, in via prevalente, è dedicata allo svolgimento di attività non attinenti alla ricezione turistica.

b) Spese agevolabili

Bonus digitalizzazione: le principali voci di spesa agevolabili sono quelle inerenti:
– impianti wi-fi, sempre che la struttura fornisca ai clienti un servizio gratuito di velocità di connessione pari ad almeno 1 Megabit/s in download;
– i siti web ottimizzati con app per la telefonia mobile;
– i programmi e sistemi informatici che favoriscono la vendita diretta di servizi e pernottamenti;
– spazi web e pubblicità online per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate;
– consulenze per la comunicazione e marketing digitale;
– strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per gli utenti con disabilità;
– servizi relativi alla formazione del titolare e del personale dipendente all’uso di nuovi strumenti telematici.
Sono invece espressamente escluse le spese di intermediazione commerciale.
Il bonus in questione spetta esclusivamente agli esercenti e non anche ai titolari che danno in affitto l’azienda.

Bonus ristrutturazione: le spese agevolabili riguardano:
– interventi di ristrutturazione edilizia, quali manutenzione straordinaria, interventi di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 3, co. 1, del Dpr n. 380/2001;
– interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, quali eliminazione di barriere sensoriali e della comunicazione nonché l’eliminazione degli ostacoli fisici che creano disagio per la mobilità;
– interventi di incremento dell’efficienza energetica, quali riqualificazione energetica e sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione;
– spese per l’acquisto di mobili e componenti d’arredo destinati esclusivamente alle strutture alberghiere oggetto di interventi, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi, né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa, i beni oggetto di investimento, prima del secondo periodo di imposta successivo.

c) Misura del beneficio e modalità di fruizione

Il credito di imposta in questione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap ed andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso.

Bonus digitalizzazione: il bonus è rappresentato da un credito di imposta pari al 30% delle spese sostenute. L’importo massimo del credito complessivo concesso ammonta ad euro 12.500 (e quindi le spese agevolabili sono pari ad euro 41.666).
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere ripartito in 3 quote annuali.

Bonus ristrutturazione: il credito di imposta è pari al 30% delle spese sostenute  (considerando le spese in base al criterio della competenza economica). L’importo massimo del credito complessivo concesso ammonta ad euro 200.000 (e quindi le spese agevolabili sono pari ad euro 666.667).
La norma ha precisato che tale bonus è alternativo e non cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale (quali detrazioni 50% o 65%).
Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e deve essere ripartito in 3 quote annuali.

d) Modalità di accesso e riconoscimento del bonus

Al fine di poter ottenere i crediti d’imposta in questione, occorre che, dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentino apposita domanda di riconoscimento al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo secondo le modalità telematiche stabilite dallo stesso Ministero. Il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione viene comunicato nei sessanta giorni successivi al termine di presentazione delle domande mediante comunicazione del predetto Ministero previa verifica, da parte dell’ammissibilità in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi e formali, nonché nei limiti delle risorse disponibili.

Alla domanda dovrà essere allegata un’attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o in quello dei consulenti del lavoro, che attesti l’effettività del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione.

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