CONGEDO DI PATERNITÀ E TUTELE DEL LAVORATORE PADRE

Congedo Paternità Obbligatorio

CONGEDO DI PATERNITÀ E TUTELE DEL LAVORATORE PADRE

Congedo Paternità Obbligatorio

Il c.d. “Decreto Famiglia” entrato in vigore il 3 agosto 2022 ha introdotto significative novità in tema di congedi attinenti alla cura dei figli.

L’INPS, con le recenti circolari, è intervenuta precisando gli aspetti contributivi connessi e le istruzioni operative.

CONGEDO OBBLIGATORIO E ALTERNATIVO DEL PADRE

Come già anticipato, all’interno del T.U. in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità è stato introdotto il nuovo articolo 27bis, secondo cui

il padre lavoratore

dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi alla nascita del bambino si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi (venti in caso di parto plurimo), non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa, altresì in caso di morte perinatale del figlio.

Viene, quindi, introdotto un congedo obbligatorio per il padre, da fruire necessariamente entro 5 mesi dalla nascita del figlio.

Rimane invariata la disciplina del congedo alternativo del padre cui il lavoratore può aver diritto solo in sostituzione della madre e in situazioni di particolare gravità.

TUTELA DEL LAVORATORE PADRE

Il divieto di licenziamento che opera nei confronti delle lavoratrici madri dall’inizio della gravidanza fino ad 1 anno di età del bambino è esteso anche al lavoratore padre che abbia fruito del congedo obbligatorio e/o di quello alternativo.

Questa tutela opera anche in caso di dimissioni, perciò, come già avviene nei confronti della lavoratrice madre, il padre lavoratore che si dimette entro l’anno di vita del bambino e che abbia fruito del congedo obbligatorio e/o di quello alternativo:

  • ha diritto alla NASPI (il datore di lavoro è tenuto al pagamento del c.d. ticket di licenziamento)
  • è esonerato dal preavviso e ha diritto al pagamento della relativa indennità sostitutiva.

Ricordiamo che le dimissioni presentate dai lavoratori genitori di bambini di età fino a 3 anni devono sempre essere convalidate presso gli uffici dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente.