CONGEDO DI PATERNITÀ

CONGEDO DI PATERNITÀ

Il congedo di paternità è strutturale.

La Legge di Bilancio 2022 entrata in vigore il 01/01/2022 ha stabilizzato e reso strutturale l’oramai noto congedo di paternità, ovvero il diritto del padre lavoratore dipendente ad assentarsi dal lavoro in occasione della nascita di un figlio, ovvero della sua adozione o affidamento.

A far data dal 1° gennaio 2022:

  • congedo obbligatorio della durata di 10 giorni, che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
  • congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

 

Tali congedi spettano sia in relazione ai figli naturali che in relazione ai figli adottati o affidati, purché la nascita, l’adozione o l’affido sia avvenuto a partire dal 1/1/2022.

Per quanto riguarda le disposizioni relative al «Trattamento economico» e alle «Modalità di richiesta» precisiamo che non hanno subito variazioni rispetto al 2021.
Per maggiori dettagli, vi invitiamo a leggere qui.