CONGEDO DI PATERNITÀ: OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

CONGEDO DI PATERNITÀ: OBBLIGATORIO E FACOLTATIVO

 

 La Legge di Bilancio entrata in vigore il 1° gennaio ha esteso anche all’anno 2021 il congedo di paternità,

ovvero il diritto del padre lavoratore dipendente ad assentarsi dal lavoro in occasione della nascita di un figlio, ovvero della sua adozione o affidamento.

A far data dal 1° gennaio 2021:

  • congedo obbligatorio della durata di 10 giorni (non 7 come nel 2020), che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
  • congedo facoltativo della durata di 1 giorno (come già nel 2020), da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Tali congedi spettano sia in relazione ai figli naturali che in relazione ai figli adottati o affidati, purché la nascita, l’adozione o l’affido sia avvenuto a partire dal 1 gennaio 2021.
Con l’anno 2021, è stata estesa la fruizione del congedo di paternità obbligatorio e facoltativo anche ai casi di morte perinatale.

Per comodità riepiloghiamo di seguito le disposizioni relative al «Trattamento economico» e alle «Modalità di richiesta», precisando che non hanno subito variazioni rispetto al 2020.

Trattamento economico

Come per l’anno 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale.
Inoltre, le giornate di congedo obbligatorio e facoltativo sono coperte da contribuzione figurativa a carico dell’INPS.

Modalità di richiesta 

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.

In caso di richiesta del congedo facoltativo (un giorno), il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Si ricorda, infine, che le giornate di congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, non possono essere frazionate ad ore: il congedo deve quindi essere fruito per l’intera giornata.