SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI: COSA CAMBIA?

SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI: COSA CAMBIA?

Sovvenzioni e contributi pubblici:
cosa prevede il Decreto Crescita

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A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 34/2019 del 30.04.2019 (c.d. Decreto Crescita) è stato modificato il disposto normativo in tema di obblighi pubblicitari per contributi, sovvenzioni e vantaggi economici di qualunque genere percepiti da Pubbliche Amministrazioni o società o enti controllati, direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni.

L’obbligo riguarda i contributi percepiti nel 2018.

Sono esclusi dagli obblighi pubblicitari in questione i soggetti che hanno percepito contributi, sovvenzioni e vantaggi economici in misura inferiore a 10.000,00 annui (tale somma va considerata complessivamente e non per singolo contributo).
Sono altresì esclusi gli importi ed i vantaggi aventi carattere generale o aventi natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

La disciplina dopo le modifiche prevede quanto segue:

  • le imprese obbligate alla redazione del bilancio devono indicare nella nota integrativa i contributi, le sovvenzioni ed i vantaggi economici di qualunque genere percepiti da Pubbliche Amministrazioni o società o enti controllati, direttamente o indirettamente da Pubbliche Amministrazioni;
  • le imprese non obbligate alla redazione del bilancio dovranno indicare i contributi di cui sopra alternativamente o su un sito internet (validi anche gli account social) entro il 30 giugno o redigendo una nota integrativa in via opzionale;
  • gli enti non commerciali devono comunicare le informazioni di cui sopra nel proprio sito istituzionale (validi anche gli account social) entro il 30 giugno.

Per gli obblighi comunicativi del 2019 (relativi al 2018) il decreto ha previsto una moratoria da sanzioni (che perciò non saranno applicabili).

Dal 2020 il mancato assolvimento degli obblighi pubblicitari sopra citati comporta una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2.000 euro. Il mancato pagamento della sanzione ed il successivo mancato assolvimento dell’obbligo pubblicitario entro 90 giorni dalla contestazione comporterà l’integrale restituzione del beneficio ottenuto.