VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI

VIDEOSORVEGLIANZA DEI LAVORATORI

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OBBLIGHI

La legge /art. 4, L.n. 300/1970 Statuto dei Lavoratori) vieta l’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi finalizzati al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori.

E’ legittimo installare tali apparecchi solo se:

  • – sussistono obiettive esigenze organizzative e produttive o di sicurezza del lavoro;
  • – se l’utilizzo di tali impianti, ai soli fini consentiti dalla legge, è stato oggetto di accordo tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo con le rsu, è necessario provvedere a richiedere apposita autorizzazione alla Direzione territoriale del lavoro.

Nel rispetto delle norme sulla privacy previste, infine, in qualunque caso, le telecamere devono essere segnalate ed informati i lavoratori.

 

SANZIONI PENALI

Il datore di lavoro che effettua controlli mediante impianti audiovisivi in violazione di quanto sopra è punito con sanzioni penali (ammenda da €154,00 a €1.549,00 o con l’arresto da 15 giorni ad un anno).