14 Lug SALARIO GIUSTO: LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA DIVENTA PARAMETRO DI LEGGE
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026 la Legge n. 112/2026, di conversione del D.L. n. 62/2026 (c.d. “decreto 1° maggio” o “decreto Lavoro 2026”). Tra le misure introdotte, l’art. 7 del decreto sancisce un principio destinato a incidere direttamente sulla gestione del rapporto di lavoro: la contrattazione collettiva viene elevata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 36 della Costituzione, a strumento per la determinazione del c.d. “salario giusto”, quale trattamento economico complessivo adeguato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.
La legge è entrata in vigore il 28 giugno 2026.
Cos'è il “salario giusto”?
Il legislatore fa coincidere il salario giusto con il trattamento economico complessivo (TEC) definito dal contratto collettivo nazionale stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (c.d. “contratto leader”), individuato in base a:
- settore e categoria produttivi di appartenenza, secondo l’attività principale o prevalente esercitata;
- dimensione del datore di lavoro;
- natura giuridica del datore di lavoro.
Cosa succede se in azienda si applica un CCNL diverso da quello leader?
Il trattamento economico complessivo previsto da un contratto collettivo diverso da quello leader non può essere inferiore al TEC che costituisce il “salario giusto”. Il contratto leader del settore opera quindi come soglia minima di riferimento anche per gli altri contratti collettivi applicabili al medesimo comparto.
Quali voci compongono il trattamento economico complessivo?
In sede di conversione è stato inserito il nuovo comma 4-bis all’art. 7, D.L. n. 62/2026, che specifica gli elementi rilevanti ai fini del calcolo del salario giusto.
Voci incluse
Sono incluse tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, tra cui:
- le mensilità aggiuntive;
- le indennità fisse e continuative;
- le prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti;
- eventuali altri istituti o indennità con valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi nazionali.
Voci escluse
Sono escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.
Il salario giusto e gli incentivi all'assunzione
Il Decreto Lavoro collega espressamente il principio del salario giusto alla fruizione degli incentivi contributivi previsti dallo stesso provvedimento per l’assunzione di donne svantaggiate, di giovani under 35, nelle aree ZES e per la stabilizzazione dei contratti a termine: l’accesso a tali agevolazioni è legittimo solo se il trattamento economico individuale del lavoratore non è inferiore al trattamento economico complessivo che costituisce il salario giusto.
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