Novità dal 2016 per il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

Novità dal 2016 per il congedo di paternità obbligatorio e facoltativo

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La legge di stabilità ha previsto il godimento di un giorno in più di permesso per il papà lavoratore in caso di nascita di un figlio. La manovra impone l’obbligo di fruizione in via sperimentale per tutto l’anno 2016.

Per quest’anno, inoltre, il padre lavoratore potrà fruire anche di un congedo facoltativo, da utilizzare in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria. Il comma 205 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 ha prorogato in via sperimentale entrambi i congedi per il padre lavoratore anche per l’anno 2016 ed ha aumentato a due giorni il congedo obbligatorio, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.

Modalità di fruizione

Il congedo obbligatorio di due giorni può essere fruito anche durante il congedo di maternità di cui stia fruendo la madre. Il congedo facoltativo, invece, è subordinato alla scelta del coniuge (la madre anch’essa lavoratrice) di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità, con conseguente anticipazione del termine finale del periodo post partum di astensione obbligatoria. Questo vuol dire che se il padre fruisce di due giorni di permesso facoltativo, la madre dovrà rientrare due giorni prima del termine del proprio congedo di maternità.
Entrambi i congedi non possono essere frazionati a ore, sono retribuiti e coperti da contribuzione. Il padre dipendente, infatti, ha diritto per i giorni di congedo ad una indennità giornaliera a carico dell’Inps pari al 100% della retribuzione. L’indennità, tuttavia, è corrisposta dal datore di lavoro che recupererà la somma mediante conguaglio con i contributi da versare mensilmente all’INPS.

La richiesta

Per fruire dei giorni di congedo il padre deve darne comunicazione scritta al proprio datore di lavoro, almeno quindici giorni prima, specificando i giorni in cui intende fruirne.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione della madre, in caso di congedo facoltativo, di non fruire del congedo di maternità a lei spettante per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre. La stessa documentazione andrà trasmessa anche al datore di lavoro della madre.

I datori di lavoro comunicano all’INPS le giornate di congedo fruite tramite i canali telematici messi a loro disposizione dallo stesso Istituto di Previdenza.