MANOVRA FINANZIARIA 2019: PERDITE DI IMPRESA

MANOVRA FINANZIARIA 2019: PERDITE DI IMPRESA

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Regime perdite di impresa:
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L’attuale disciplina in materia di perdite di impresa prevede per le perdite derivanti:

  • da imprese in contabilità ordinaria e da partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto ai successivi periodi;
  • da società di capitali e da partecipazione in società di capitali trasparenti la compensazione con redditi della stessa natura e per l’eccedenza il riporto illimitato ai periodi successivi in misura non superiore all’80% del reddito conseguito;
  • da imprese in contabilità semplificata e da partecipazione in società di persone in contabilità semplificata e per quelle conseguite da lavoratori autonomi, la compensazione con altri redditi (di qualsiasi natura) e l’impossibilità del riporto ai periodi successivi.

A seguito della modifica introdotta, a regime, è previsto per qualsiasi tipologia il riporto delle perdite nella misura non superiore all’80%, senza limiti temporali.

In via transitoria la nuova regola di compensazione delle perdite mutuata, dalle disposizioni previste per le società di capitali (ossia compensazione e riporto nel limite dell’80%), subisce le seguenti deroghe limitatamente alle perdite delle imprese in contabilità semplificata e a quelle derivanti da partecipazioni in società in contabilità semplificata:

  • le perdite maturate nel 2018 sono compensabili nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito e nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito;
  • le perdite maturate nel 2019 sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60%.

È prevista altresì una disposizione transitoria per le perdite maturate nel 2017, che saranno così utilizzabili per la parte che non ha trovato capienza secondo le attuali regole (compensazione con redditi di altra natura):

  • sono compensabili nel 2018 e nel 2019 in misura non superiore al 40% del reddito;
  • sono compensabili nel 2020 in misura non superiore al 60% del reddito.

Risolta in questo modo la questione delle perdite formatesi nel 2017 in capo ai soggetti in contabilità semplificata con rimanenze di magazzino rilevanti a causa del passaggio obbligatorio al regime di cassa.