IL PATTO DI PROVA: strumento di reciproca valutazione.

IL PATTO DI PROVA: strumento di reciproca valutazione.

patto di prova

Nei contratti di lavoro è consuetudine subordinare l’assunzione definitiva del dipendente all’effettivo superamento di un periodo di “prova”, che consente sia al datore che al lavoratore di valutare la convenienza alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Esso, pertanto è una sorta di esperimento in cui l’azienda verificherà le competenze del lavoratore e la sua capacità ad eseguire le mansioni per le quali è stato assunto; il lavoratore valuterà la convenienza (data dal rapporto tra condizioni di lavoro, mansioni e interesse personale) a dar seguito al contratto sottoscritto.

La forma

Il periodo di prova deve risultare da atto scritto a pena di nullità, cosi come disciplinato dall’art. 2096 del codice civile e nell’art. 4, del Regio Decreto Legge n. 1825/1924, deve essere anteriore o contestuale all’assunzione e deve contenere l’indicazione delle mansioni che il lavoratore dovrà svolgere.

Inoltre deve avere una durata massima, di regola disciplinata dal contratto collettivo di riferimento, la quale non può superare il limite legale di mesi sei.

Recesso durante il periodo di prova

Entrambe le parti possono recedere liberamente dal rapporto di lavoro in prova, senza obbligo di darne preavviso all’altra né di pagare l’indennità sostitutiva.

In caso in cui il periodo di prova sia stabilito per un periodo minimo, le parti potranno recedere dal contratto alla scadenza del termine pattuito, a meno che non si verifichi il licenziamento per giusta causa.

Particolarità

Il nostro ordinamento prevede e disciplina alcune casistiche particolari come ad esempio:

  -i rapporti di lavoro a termine, dove il patto di prova deve essere riproporzionato e commisurato in relazione alla durata del contratto;

  -nei rapporti di lavoro con lo stesso datore di lavoro la prova è ammessa se vi sia un notevole mutamento delle mansioni;

  -altre situazioni particolari sono previste nei casi di concomitanza di CIGS con diritto ad essere riammesso alla prestazione di sostegno al reddito se il nuovo rapporto di lavoro instaurato non supera la prova, o nel caso di lavoratori disabili o di lavoratori a tempo parziale.

  -i lavoratori in mobilità possono godere di un periodo di prova, durante il quale l’indennità di mobilità viene sospesa ma non viene persa in caso di esito negativo della prova.

Attenzione all’effettiva valutazione e all’effettivo svolgimento

Particolare attenzione va posta da parte del datore di lavoro nel verificare effettivamente le competenze professionali del lavoratore, nel lasciare che la prova risulti effettivamente svolta e nell’affidare il lavoratore alle mansioni per le quali è stato assunto e sulle quali va valuta la prova, che nella realtà non potranno essere superiori rispetto a quelle pattuite.

Applicazioni del periodo di prova

 

Oderzo lì 01/10/2016

 


Giulio Filipozzi