ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ESONERO CONTRIBUTIVO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

esonero scuola lavoro

Di che cosa si tratta?
La Legge di bilancio 2017, prevede un esonero contributivo per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato (anche in apprendistato), effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Più precisamente, è previsto che i datori di lavoro privati,

• con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, decorrenti dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 (esclusi i contratti di lavoro domestico e quelli relativi agli operai del settore agricolo),

• possano beneficiare, per un periodo massimo di 36 mesi, dell’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a loro carico (esclusi i premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di 3.250 euro all’anno.

 

Per quali rapporti di lavoro spetta l’esonero?

L’esonero spetta per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio, di studenti che abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro

• attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste dall’art. 1, comma 33, della Legge n. 107/2015 (120 ore per gli istituti tecnici e professionali e 60 ore per i licei),

ovvero 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale erogati ai sensi del capo III del D.Lgs n. 226/2005, ovvero 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito  dei percorsi di cui al capo II del DPCM 25 gennaio 2008, ovvero 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari

oppure

•periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.