Datori di Lavoro Domestico – La malattia e l’infortunio della Colf

Datori di Lavoro Domestico – La malattia e l’infortunio della Colf

Datori di Lavoro Domestici - malattia e infortunio

Quali sono le tutele per colf e badanti in caso di malattia o infortunio? Come viene disciplinato il loro rapporto di lavoro?

La colf o badante è obbligata ad avvertire per tempo il datore di lavoro, ovvero entro l’orario previsto per l’inizio del lavoro, salvo cause di forza maggiore o obiettivi impedimenti. Come ogni altro lavoratore subordinato dovrà fornire il certificato medico, ma ci sono alcune particolarità da osservare a seconda che si tratti di:

 – collaboratrice domestica non convivente: dovrà comprovare la malattia con certificato medico rilasciato entro il giorno successivo dall’inizio della malattia. Il certificato dovrà accertare la malattia e indicare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero per quanto tempo la malata dovrà stare a riposo). Il certificato dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio.

– collaboratrice domestica convivente: non è invece obbligata all’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo del certificato se la malattia interviene durante le ferie o nei periodi in cui il lavoratore non è presente in casa del datore di lavoro. Il certificato dovrà accertare la malattia e indicare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero per quanto tempo la malata dovrà stare a riposo). Il certificato dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio.

CONSERVAZIONE DEL POSTO – PERIODO DI COMPORTO

In caso di malattia o infortunio, il lavoratore domestico ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un numero di giorni che varia in base all’anzianità di servizio:

  • per anzianità fino a sei mesi, superato il periodo di prova, tale periodo è di 10 giorni di calendario;
  • da sei mesi a due anni è di 45 giorni di calendario;
  • mentre per in lavoratori in servizio da oltre i due anni, 180 giorni di calendario.

I termini aumentano del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dall’ASL competente.

Se la collaboratrice supera il periodo previsto in base alla sua anzianità, perde il suo diritto a conservare il posto di lavoro. Se lo desidera, il datore di lavoro ha diritto di procedere al licenziamento per giusta causa.

RETRIBUZIONE SPETTANTE – MALATTIA

In caso di malattia al lavoratore spetta la retribuzione globale di fatto per un massimo di 8 giorni (per anzianità fino a 6 mesi), 10 giorni (per anzianità da più di 6 mesi a 2 anni), 15 giorni (per anzianità oltre i 2 anni)  complessivi nell’anno nella seguente misura:

– fino al 3º giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto;

– dal 4º giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

 

Il conteggio dei giorni totali massimi e la retribuzione non vanno calcolati conteggiando solo i giorni di effettivo lavoro, ma:

– si contano tutti i giorni del certificato comprese domeniche e non lavorativi;

– si contano come giorni di malattia  i giorni negli ultimi 12 mesi ossia tutti i giorni dei certificati e non solo i lavorativi

– vengono retribuiti solo quelli in cui il collaboratore lavora

– ogni inizio di malattia con certificato diverso si contano i primi 3 giorni al 50% e i rimanenti fino al massimo annuale al 100%. Perciò se il primo, il secondo o il terzo giorno di malattia cadono in un giorno lavorativo si paga al 50%, se invece cadono nei giorni successivi al 100%.

Una volta esauriti i giorni pagabili di malattia o infortunio, qualora il lavoratore si trovi ancora impossibilitato a riprendere la propria attività lavorativa, ha facoltà di richiedere al datore di lavoro il godimento delle ferie maturate e non godute. Questo è infatti quanto stabilito dalla Sentenza 14471 del 7 giugno 2013 della Cassazione Civile, sezione Lavoro, secondo la quale il godimento delle ferie andrebbe in questo caso a sospendere il decorrere del periodo di comporto; non vige in questo caso, quindi, incompatibilità assoluta tra malattia/infortunio e ferie in quanto, se da un lato le condizioni psico-fisiche del lavoratore possono essere inidonee al pieno godimento delle ferie, dall’altro la possibile perdita del posto di lavoro renderebbe in ogni caso impossibile l’effettiva fruizione delle stesse. Si tratta pertanto di uno strumento ulteriore conferito al lavoratore per la tutela del proprio posto di lavoro.

RETRIBUZIONE SPETTANTE – INFORTUNIO

Diversamente, in caso di infortunio o malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a retribuire il lavoratore domestico al 100% per i primi tre giorni, dopodiché dal quarto giorno fino al termine del periodo di infortunio la retribuzione è interamente a carico dell’INAIL.

Al personale domestico che ne usufruisca normalmente per contratto, spetta la quota sostitutiva convenzionale di vitto e alloggio ma solo nel caso in cui non sia degente in ospedale o presso il domicilio del datore di lavoro.