CONGEDO DI PATERNITÀ: COSA CAMBIA DAL 2019?

CONGEDO DI PATERNITÀ: COSA CAMBIA DAL 2019?

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 La Legge di Bilancio ha esteso anche all’anno 2019 il congedo di paternità, ovvero il diritto del padre lavoratore dipendente ad assentarsi dal lavoro in occasione della nascita di un figlio, ovvero della sua adozione o affidamento.

 

A far data dal 1 gennaio 2019:

  • congedo obbligatorio della durata di 5 giorni (non 4 come nel 2018), che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
  • congedo facoltativo della durata di 1 giorno (come già nel 2018), da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

Tali congedi spettano sia in relazione ai figli naturali che in relazione ai figli adottati o affidati, purché la nascita, l’adozione o l’affido sia avvenuto a partire dal 1 gennaio 2019.

Trattamento economico

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS, pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera.
L’indennità è anticipata dal datore di lavoro, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell’INPS, come previsto per l’indennità di maternità in generale.
Inoltre, le giornate di congedo obbligatorio e facoltativo sono coperte da contribuzione figurativa a carico dell’INPS.

Modalità di richiesta

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso.

In caso di richiesta del congedo facoltativo (uno), il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Si ricorda, infine, che le giornate di congedo di paternità, sia obbligatorio che facoltativo, non possono essere frazionate ad ore: il congedo deve quindi essere fruito per l’intera giornata.