ASSUNZIONI DI GIOVANI: ESONERO CONTRIBUTIVO

ASSUNZIONI DI GIOVANI: ESONERO CONTRIBUTIVO

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Con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, cc. 100-108 L. 205/2017), è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, un esonero contributivo pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro annui, ai datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori:

  • di età inferiore a 30 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2018;
  • di età inferiore a 35 anni, per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018 (solo anno 2018).

Il requisito fondamentale è che non devono mai essere stati occupati a tempo indeterminato presso lo stesso o altro datore di lavoro.

L’esonero, nel rispetto del limite di età, spetta anche in caso di:

  • prosecuzione, successiva al 31 dicembre 2017, di un contratto di apprendistato in rapporto a tempo indeterminato (a condizione che il lavoratore non abbia compiuto il trentesimo anno di età alla data della prosecuzione). L’esonero si applica per un periodo massimo di 12 mesi;
  • conversione a tempo indeterminato di un contratto a termine (fermo restando il possesso del requisito anagrafico alla data della conversione).

Maggiori informazioni circa l’applicazione dell’esonero saranno rese note non appena sarà disponibile la circolare INPS.