Apprendistato: vantaggi e nuove regole del Jobs Act

Apprendistato: vantaggi e nuove regole del Jobs Act

La Legge di Stabilità 2012 prevede per i datori di lavoro con al massimo 9 dipendenti che assumono giovani con contratto di apprendistato a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2016, godono di uno sgravio contributivo pari al 100% per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto. Per i periodi contributivi maturati successivamente al 3° anno di contratto di apprendistato, si passa poi all’aliquota contributiva ordinaria prevista per l’apprendistato pari al 10%.

Si precisa che, ai fini del calcolo del numero dei dipendentirientrano i lavoratori in possesso di qualunque qualifica, inclusi:

  • dirigenti e lavoratori a domicilio;
  • lavoratori part-time e intermittenti in proporzione alle ore di lavoro effettivo;
  • lavoratori a termine, in proporzione alla durata del contratto.

Non rientrano ai fini di detto computo, invece:

  • gli altri apprendisti;
  •  i lavoratori assunti con contratto d’inserimento;
  • i lavoratori somministrati;
  • i lavoratori assenti, se in loro sostituzione è stato assunto un altro lavoratore che rientra nel computo dell’organico aziendale.

Con la Legge sul lavoro  N. 78/2014 (JOBS ACT)  si introducono alcune nuove regole  sulle procedure amministrative rispetto a  quelle già esistenti:

  • Forma scritta del Patto di Prova
  • Redazione scritta del Piano formativo Individuale  sulla base di moduli  stabiliti dal CCNL o dagli enti bilaterali
  • Riduzione della retribuzione del pagamento delle ore di formazione per l’ apprendistato  per il conseguimento di diploma e  attestati
  • Ratifica della Regione sullo svolgimento e calendario delle attività previste
  • Stabilizzazione degli apprendisti nelle aziende oltre 50 dipendenti  con limite del 20% del personale

Si introducono così le basi di un «sistema duale» in cui il conseguimento dei titoli, rispettivamente al livello secondario di istruzione e formazione e al livello terziario, potrà avvenire anche attraverso l’apprendistato effettuato nell’impresa.

 

apprendistato

 

La Legge di Stabilità ha poi previsto che dal 2012 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali stanzierà annualmente,  risorse fino a 200 milioni di euro per le attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato, di cui il 50% destinato ai contratti di apprendistato professionalizzante.

I vantaggi del contratto di apprendistato per il datore di lavoro:

  • aliquota contributiva ridotta al 10%o addirittura pari a zero per i primi 3 anni di contratto di apprendistato, come previsto in base alle nuove norme per le imprese fino a 9 dipendenti;
  • possibilità di “sotto-inquadramento”, cioè di inquadrare l’apprendista con 2 livelli in meno rispetto ai lavoratori ordinari che svolgono le stesse mansioni, con una conseguente riduzione della retribuzione in base al minore livello assegnato (o, in alternativa, retribuzione in misura percentuale);
  •  terminato il periodo di formazione (generalmente pari a 3 anni), possibilità di:
    • continuare il rapporto senza dare alcuna comunicazione e fruendo ancora, per l’anno successivo al termine dell’apprendistato, dei benefici contributivi previsti per tale contratto;
    • recedere dal rapporto senza addurre alcuna motivazione (salvo rispetto dei termini di preavviso stabiliti dal contratto);
  • esclusione degli apprendisti dal computo dell’organico richiesto in base alle norme sul lavoro (gli apprendisti non sono calcolati ai fini della verifica del superamento dei 15 dipendenti da parte dell’impresa).

I vantaggi del contratto di apprendistato per il dipendente apprendista:

  • possibilità di conseguire qualifiche che rendono più semplici i percorsi lavorativi;
  • per i giovani tra i 15 ed i 25 anni, possibilità di conseguire un titolo di studio o una qualifica alternando lavoro e istruzione;
  • per i giovani tra i 18 ed i 29 anni, possibilità di acquisire una qualifica professionale mediante l’apprendistato professionalizzante;
  • riduzione di forme contrattuali irregolari.

La formazione obbligatoria:

Condizione essenziale per fruire delle agevolazioni dell’apprendistato è l’effettivo svolgimento della formazione prevista dal contratto di apprendistato. In caso contrario, sono previste sanzioni molto pesanti a carico del datore di lavoro:

  • la restituzione dei contributi risparmiati aumentati al doppio;
  • una sanzione amministrativa da 100 € a 600 € per ogni violazione (in caso di recidiva, da 300 € a 1.500 €);
  • la possibilità per l’apprendista di chiedere la trasformazione in contratto ordinario, facendo venir meno al datore di lavoro la possibilità di recedere dal contratto alla fine del periodo formativo.

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