
29 Giu DATORI DI LAVORO DOMESTICO – MALATTIA E INFORTUNIO DEI COLLABORATORI DOMESTICI

Datori di lavoro domestico: malattia e infortunio dei collaboratori domestici
Quali sono le tutele per le collaboratrici domestiche in caso di malattia?
Come viene disciplinato il loro rapporto di lavoro, secondo il CCNL Collaboratori Familiari – lavoro domestico?
Per malattia si intende un evento morboso o stato patologico della persona, che ne determina l’incapacità lavorativa temporanea.
In caso di malattia, il/la collaboratore/trice domestico/a è obbligato ad avvertire per tempo il datore di lavoro, ovvero entro l’orario previsto per l’inizio del lavoro, salvo cause di forza maggiore o obiettivi impedimenti.
Come ogni altro lavoratore subordinato dovrà fornire il certificato medico, ma ci sono alcune particolarità da osservare a seconda che si tratti di:
- collaboratore non convivente: dovrà comprovare la malattia con certificato medico rilasciato entro il giorno successivo dall’inizio della malattia.
Il certificato dovrà accertare la malattia e indicare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero per quanto tempo il lavoratore dovrà stare a riposo).
Il certificato dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio; - collaboratore convivente: non è invece obbligata all’invio del certificato medico, salvo che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro. Rimane l’obbligo del certificato se la malattia interviene durante le ferie o nei periodi in cui il lavoratore non è presente in casa del datore di lavoro.
Il certificato dovrà accertare la malattia e indicare la prognosi di inabilità al lavoro (ovvero per quanto tempo il lavoratore dovrà stare a riposo).
Il certificato dovrà essere consegnato a mano o inviato tramite raccomandata al datore di lavoro entro due giorni dal suo rilascio.
CONSERVAZIONE DEL POSTO – PERIODO DI COMPORTO (Art. 27 CCNL)
La conservazione del posto è un diritto riconosciuto ai lavoratori che garantisce il mantenimento dell’impiego, al sopravvenire di determinate circostanze.
In caso di malattia, il lavoratore domestico (convivente e non convivente), che abbia superato il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un numero di giorni che varia in base all’anzianità di servizio:
- fino a sei mesi, 10 giorni di calendario;
- da sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
- oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
I termini aumentano del 50% in caso di malattia oncologica, documentata dall’ASL competente.
Se il/la collaboratore/trice supera il periodo di comporto previsto dal CCNL in base alla propria anzianità, perde il suo diritto a conservare il posto di lavoro. Se lo desidera, il datore di lavoro ha diritto a procedere al licenziamento.
RETRIBUZIONE SPETTANTE – MALATTIA (Art. 27 CCNL)
Premettiamo che, nel lavoro domestico, l’indennità di malattia è un onere esclusivamente a carico del datore di lavoro, diversamente dagli altri rapporti di lavoro subordinato in cui subentra il trattamento economico dell’INPS.
In caso di malattia al lavoratore domestico spetta la retribuzione globale di fatto per giorni complessivi nell’anno solare pari a:
- 8 giorni, per anzianità fino a sei mesi;
- 10 giorni, per anzianità da sei mesi a due anni;
- 15 giorni, per anzianità oltre due anni;
nella misura del:
- 50% della retribuzione globale di fatto, fino al 3º giorno consecutivo;
- 100% della retribuzione globale di fatto, dal 4º giorno in poi.
In caso di collaboratore domestico convivente, cui spetta normalmente la quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, detta quota giornaliera è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro, ovvero in ospedale.
Per il conteggio dei giorni totali retribuiti e la retribuzione stessa:
- si contano tutti i giorni solari del certificato, comprese domeniche e giorni non lavorativi, ma vengono retribuiti solo i giorni lavorativi;
- si contano come giorni di malattia i giorni negli ultimi 12 mesi ossia tutti i giorni dei certificati e non solo i giorni lavorativi;
- ogni inizio di malattia, con certificato diverso, si contano i primi 3 giorni al 50% e i rimanenti al 100%. Perciò se il primo, il secondo o il terzo giorno di malattia cadono in un giorno lavorativo si pagherà la malattia al 50% della retribuzione; se invece i giorni lavorativi cadono nei giorni successivi al terzo, si pagherà il 100%.
Una volta esauriti i giorni pagabili di malattia o infortunio, qualora il lavoratore si trovi ancora impossibilitato a riprendere la propria attività lavorativa, ha facoltà di richiedere al datore di lavoro il godimento delle ferie maturate e non godute.
Questo è, infatti, quanto stabilito dalla Cassazione Civile, Sezione lavoro nella Sentenza n. 14471 del 7 giugno 2013: il godimento delle ferie sospenderebbe il decorrere del periodo di comporto. Non vige in questo caso, quindi, incompatibilità assoluta tra malattia/infortunio e ferie: se da un lato le condizioni psico-fisiche del lavoratore possono essere inidonee al pieno godimento delle ferie (ristoro delle capacità psico-fisiche), dall’altro la possibile perdita del posto di lavoro renderebbe in ogni caso impossibile l’effettiva fruizione delle stesse. Si tratta pertanto di uno strumento ulteriore conferito al lavoratore per la tutela del proprio posto di lavoro.
Quali sono le tutele per le collaboratrici domestiche in caso di infortunio e malattia professionale?
Come viene disciplinato il loro rapporto di lavoro?
CONSERVAZIONE DEL POSTO – PERIODO DI COMPORTO (Art. 29 CCNL)
Per infortunio si intende un evento a causa violenta che si verifica in occasione del lavoro, da cui derivi l’inabilità temporanea assoluta, l’inabilità permanente parziale o assoluta, ovvero la morte del lavoratore.
Per malattia professionale si intende l’infermità psico-fisica del lavoratore, dovuta a cause direttamente imputabili al rischio specifico derivante dall’attività lavorativa.
In caso di infortunio o malattia professionale, il lavoratore domestico (convivente e non convivente), che abbia superato il periodo di prova, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un numero di giorni che varia in base all’anzianità di servizio:
- fino a sei mesi, 10 giorni di calendario;
- da sei mesi a due anni, 45 giorni di calendario;
- oltre i due anni, 180 giorni di calendario.
Se il/la collaboratore/trice supera il periodo di comporto previsto dal CCNL in base alla propria anzianità, perde il suo diritto a conservare il posto di lavoro. Se lo desidera, il datore di lavoro ha diritto a procedere al licenziamento.
RETRIBUZIONE SPETTANTE – INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
Diversamente, in caso di infortunio o malattia professionale, il datore di lavoro è tenuto a retribuire il lavoratore domestico al 100% per i primi tre giorni; dal quarto giorno fino al termine del periodo di infortunio la retribuzione è interamente a carico dell’INAIL (60% della retribuzione per i primi 90 giorni, 75% dal 91° giorno in poi).
In caso di collaboratore domestico convivente, cui spetta normalmente la quota convenzionale sostitutiva di vitto e alloggio, detta quota giornaliera è dovuta solo nel caso in cui il lavoratore ammalato non sia degente presso il domicilio del datore di lavoro, ovvero in ospedale.