I nuovi casi di inversione contabile

I nuovi casi di inversione contabile

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I nuovi casi di inversione contabile

La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto nuovi casi di applicazione del reverse charge a partire dal 01.01.2015.
I più importanti riguardano le prestazioni di servizi relative ad edifici.

  La Legge di Stabilità 2015 ha introdotto la nuova lettera a-ter, nel comma 6, dell’art. 17, Dpr 633/1972 estendendo l’applicazione del reverse charge anche a:

– prestazioni di servizi, relative ad edifici, di:

  • pulizia;
  •  demolizione;
  • installazione di impianti;
  • completamento;

– trasferimenti di:

  • quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva;
  • certificati relativi a gas e energia elettrica;

– cessioni di gas e di energia elettrica ad un soggetto passivo rivenditore ex art. 7-bis, comma 3, lett. a), Dpr n. 633/72 (vi rientrano anche le cessioni di energia prodotta da impianto fotovoltaico al GSE);

– cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari (in questo caso l’applicazione del reverse charge al caso in esame è subordinata al rilascio di un’apposita autorizzazione da parte dell’UE).


Reverse charge nel settore edile

Per le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici, il reverse charge assume carattere oggettivo, applicandosi in ogni caso, quando il committente è un soggetto passivo che agisce in quanto tale (sono quindi esclusi i condomini dotati del solo codice fiscale e ovviamente i privati).Nei casi di cessione di impianti con relativa installazione, qualora il dare prevalga sul fare, non si applica il reverse charge, in quanto non ci si trova nell’ambito delle prestazioni di servizi ma in quello delle cessioni di beni. Ad esempio non è applicabile il reverse charge nel caso di cessione e installazione di una caldaia: in questo caso andrà emessa fattura con applicazione dell’Iva, considerando l’operazione una cessione di beni.


 Le manutenzioni

Nel definire l’ambito oggettivo di estensione del reverse charge, il Legislatore ha fatto riferimento all’installazione di impianti e non alla loro manutenzione. Il riferimento ai codici Ateco potrebbero essere fuorviante. C’è chi sostiene infatti che questi si riferiscono al soggetto e non all’oggetto della prestazione. Sarebbe quanto mai opportuno che l’Amministrazione intervenisse urgentemente per chiarire la questione.
Nell’attesa di chiarimenti ufficiali si ritiene di doversi attenere al tenore letterale della norma e perciò escludere le manutenzioni dall’applicazione del reverse charge.


Rimborso Iva

Si evidenzia che i soggetti che pongono in essere le operazioni sopra descritte potranno richiedere il rimborso del credito Iva (annuale / trimestrale) nel rispetto della condizione dell’aliquota media.