LEGGE N 96 DEL 09/08/2018 – G.U. 11/08/2018

LEGGE N 96 DEL 09/08/2018 – G.U. 11/08/2018

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Il Decreto Dignità diventa legge n 96 del 09/08/2018:
le principali novità per i datori di lavoro
in materia di contratti a tempo determinato.

Legge n 96 del 09/08/2018 – G.U. 11/08/2018

Le disposizioni della legge n 96 del 09/08/2018 si applicano:
• ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente all’entrata in vigore del decreto in esame ovvero dal 14 luglio 2018;
• ai rinnovi ed alle proroghe intervenuti successivamente alla data del 31 ottobre 2018.

Apposizione del termine e durata massima

Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata:
non superiore a 12 mesi (anziché i precedenti 36 mesi) senza indicare alcuna causale;
non superiore a 24 mesi solo in presenza di almeno una delle seguenti causali:

  • esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  • esigenze connesse ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.

Viene inoltre stabilito che, fatte salve le diverse disposizioni dei contratti collettivi ed escluse le attività stagionali:
• la durata dei rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore, per effetto di una successione di contratti, non possa superare i 24 mesi;
• qualora il suddetto limite di 24 mesi venga superato, per effetto di un unico contratto o di una successione di contratti, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di tale superamento.

Il contratto di lavoro deve contenere, in caso di rinnovo, l’indicazione delle predette esigenze (temporanee ed oggettive, ovvero connesse ad incrementi temporanei) in base alle quali è stipulato.

In caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo se il termine complessivo eccede i 12 mesi.

Proroghe e rinnovi

Con l’approvazione della legge n 96 del 09/08/2018, il contratto può essere rinnovato solo in presenza di:
esigenze temporane e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori;
esigenze connesse da incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria.
Il contratto può essere prorogato liberamente nei primi 12 mesi e, successivamente, solo in presenza delle suddette esigenze, ma tale disciplina riguarderà le proroghe ed i rinnovi intervenuti dopo il 31 ottobre 2018.
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte (anziché le precedenti 5) nell’arco di 24 mesi a prescindere dal numero dei contratti. Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

Clicca qui sotto per scaricare uno schema riassuntivo di proroghe e rinnovi:

TabellaRiepilogativa02

Incremento contribuzione contratto a termine in caso di rinnovo

Aumentano gli importi dovuti a titolo di contributo addizionale per le prestazioni di lavoro a termine. Lo stesso risulta incrementato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Passa, quindi, dall’attuale 1,40% all’1,90%.