Come noto il codice della crisi di impresa ha previsto per tutti gli imprenditori, che operino in forma societaria o collettiva, il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alla dimensione dell’impresa.
L’intervento normativo ha focalizzato l’attenzione sul fatto che gli adeguati assetti debbano essere in grado di rilevare tempestivamente l’insorgere della crisi dell’impresa nonché la perdita della continuità aziendale – vero e proprio elemento di novità – oltre a quello di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Alcuni segnali di previsione della crisi di impresa sono rappresentati da esistenza di:
- debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre il 50% dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
- debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;
- esposizioni nei confronti di banche / altri intermediari finanziari scadute da oltre 60 giorni ovvero che abbiano superato da almeno 60 giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, a condizione che rappresentino complessivamente almeno il 5% del totale delle esposizioni;
- una o più esposizioni debitorie nei confronti dell’INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate / Agenzia delle Entrate – riscossione.
In particolare, gli enti sopra citati inviano una comunicazione all’impresa ed all’organo di controllo, se presente, al superamento di determinati parametri.
I parametri fissati per INPS / INAIL / Agenzia delle Entrate – riscossione sono così individuati:
INPS
Ritardo di oltre 90 giorni nel versamento di contributi previdenziali di importo superiore:
- al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente e a € 15.000 per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati;
- a € 5.000 per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati.
I limiti si riferiscono a debiti accertati dal 1° gennaio 2022.
INAIL
Esistenza di debito per premi assicurativi scaduto da oltre 90 giorni e non versato superiore a € 5.000.
La segnalazione riguarda i debiti accertati a partire dal 15 luglio 2022.
Agenzia Entrate – Riscossione
Esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati, scaduti da oltre 90 giorni superiori a:
- € 100.000 per imprese individuali;
- € 200.000 per società di persone;
- € 500.000 per altre società.
I suddetti limiti si riferiscono a carichi affidati all’agente della riscossione a partire dal 1° luglio 2022.
Agenzia delle Entrate
Esistenza di debito IVA scaduto e non versato, risultante dalla LIPE, superiore a € 5.000 e comunque non inferiore al 10% del volume d’affari del mod. IVA relativo all’anno precedente.
La segnalazione è in ogni caso inviata qualora il debito Iva scaduto e non versato, risultante dalla Lipe, sia superiore a € 20.000.
L’applicazione delle nuove previsioni decorre dalle LIPE relative al secondo trimestre 2022 (inviata il 30 settembre 2022).