Novità esonero contributivo biennale assunzioni a tempo indeterminato

Novità esonero contributivo biennale assunzioni a tempo indeterminato

La legge di Stabilità 2016 disciplina il nuovo esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2016, analogamente a quanto avvenuto nel 2015.

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Ecco le regole del nuovo esonero contributivo:

1)L’esonero è applicabile esclusivamente ai datori di lavoro privati;

2)riguarda le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016;

3)sono esclusi i contratti di apprendistato ed i contratti di lavoro domestico;

4)l’esonero riguarda un periodo massimo di 24 mesi (anziché di 36 come il precedente) e un importo massimo pari a 3.250 euro su base annua ( anziché gli 8.060 come il precedente);

5)l’esonero non riguarda i premi e contributi dovuti all’ Inail;

6)l’esonero non spetta ai lavoratori che nei 6 mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;

7)l’esonero non spetta ai lavoratori per i quali il beneficio sia già stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato;

8)l’esonero non spetta nel caso in cui il datore di lavoro intenda assumere a tempo indeterminato un lavoratore che abbia avuto con l’azienda un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 3 mesi prima dell’entrata in vigore della legge di Stabilità ovvero periodo ottobre – dicembre 2015 (si conteggiano anche le società controllate o collegate).

9)l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

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Importante! Ricordiamo infine che l’azienda:

deve essere in regola con il versamento dei contributi, essere in regola con le norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, non deve aver avuto provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro;

-non deve aver in atto sospensioni dal lavoro con interventi di cig ordinaria o in deroga;

-non deve aver violato il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine.

Parte specifica per i datori di lavoro del settore agricolo:

L’esonero contributivo è previsto  a queste condizioni:

  1. a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l’anno 2016, 2,8 milioni di euro per l’anno 2017, 1,8 milioni di euro per l’anno 2018, 0,1 milioni di euro per l’anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
  2. b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l’anno 2016, 8,8 milioni di euro per l’anno 2017, 7,2 milioni di euro per l’anno 2018, 0,8 milioni di euro per l’anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno 2015;
  3. l’esonero contributivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell’esonero, l’ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.