IL DEPOSITO DI BILANCIO

IL DEPOSITO DI BILANCIO

DEPOSITO DI BILANCIO

Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’art. 2423 c.c., deve essere redatto a cura dell’organo amministrativo.

Successivamente il bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci, secondo le maggioranze previste dallo Statuto. L’approvazione deve avvenire entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. In casi eccezionali tale termine può essere differito a 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Copia del bilancio approvato, corredata dal verbale di approvazione devono essere depositati al competente Registro Imprese entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio.

Il deposito ha la funzione di garantire gli effetti della pubblicità legale; il bilancio d’esercizio se non depositato, non può essere opposto ai terzi, a meno che non si provi che gli stessi ne abbiano avuto conoscenza.”