AUTOLIQUIDAZIONE INAIL(Informazioni generali e novità)

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL(Informazioni generali e novità)

 

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL

Entro il 28 febbraio il datore di lavoro titolare di PAT deve presentare la dichiarazione delle retribuzioni esclusivamente in via telematica; tale comunicazione deve essere comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate (ai sensi delle leggi n. 449/97 e n. 144/99), nonché della domanda di riduzione del premio artigiani (ai sensi della legge n. 296/2006). Per effettuare autonomamente l’adempimento il datore di lavoro può utilizzare i servizi telematici “Invio dichiarazione salari” o “AL.P.I. online” del portale INAIL.

I datori di lavoro del settore marittimo titolari di PAN devono utilizzare il servizio “Invio retribuzioni e calcolo del premio”.

L’esclusività della modalità telematica riguarda soltanto le ditte attive. In caso di cessazione dell’attività assicurata (cessazione codice ditta) nel corso dell’anno, la denuncia delle retribuzioni deve essere presentata entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell’attività assicurata, inviando il modulo cartaceo per PEC alla sede competente.

Se l’ultimo giorno del mese di febbraio coincide con il sabato o con un giorno festivo, il termine per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Per l’autoliquidazione 2016/2017 il termine di presentazione della dichiarazione delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel 2016 è il 28 febbraio 2017.

Entro il 16 febbraio il datore di lavoro deve:

-calcolare il premio anticipato per l’anno in corso (rata) e il conguaglio per l’anno precedente (regolazione);

-conteggiare il premio di autoliquidazione dato dalla somma algebrica della rata e della regolazione;

-pagare il premio di autoliquidazione utilizzando il modello di pagamento unificato F24 o il modello di pagamento F24 EP (Enti Pubblici). Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo, ex articolo 18, comma 1, del d.lgs. n.241/1997.

La violazione dell’obbligo di comunicare all’INAIL l’ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte nel periodo assicurativo nei termini previsti, è punita con la sanzione amministrativa di 770,00 euro (misura ridotta: 250,00 euro; misura minima: 125,00 euro), se la mancata o tardata comunicazione non determina una liquidazione del premio inferiore al dovuto (artt. 28 e 195 del d.p.r. 1124/65).

LE NOVITA’ 2016/2017 sono relative alle aliquote contributive:

– la misura della riduzione di cui alla legge 147/2013 art. 1, comma 128, da applicare al premio di rata 2017 è pari al 16,48%. Sono stati inoltre fissati gli indici di gravità medi (IGM) da applicare nel triennio 2017/2019 alle polizze artigiani riferite alle posizioni assicurative territoriali (PAT) e alle posizioni assicurative del settore navigazione (PAN);

– la misura della riduzione per le imprese artigiane di cui alla legge 296/2006 da applicare alla regolazione 2016 è pari al 7,61%.